Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the third ground lacked specificity and merely repeated arguments already rejected by the appellate court. The appellant argued for the recognition of an aggravating circumstance and the exclusion of recidivism, but the lower court provided logical and legal reasoning to balance these with mitigating factors. The Supreme Court dismissed the appeal citing established jurisprudence that prohibits generic appeals lacking a clear connection to the contested decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on non-specific grounds that merely repeat reasons already examined and rejected by the court of appeal or lack a necessary correlation between the arguments in the decision and those supporting the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIROZZI VITTORINO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 19/11/1977 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pirozzi Vittorino; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della minorata difesa e alla mancata esclusione della recidiva, sono manifestamente infondati in quanto la Corte territoriale ha motivato il riconoscimento delle aggravanti contestate e il bilanciamento delle stesse con le già concesse circostanze attenuanti generiche con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione a tutte le censure mosse con l'atto di appello e già, almeno in parte, dedotte con i precedenti motivi di ricorso nonché in ordine al diniego della richiesta di conversione della pena, è privo di specificità perché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in proposito, pagg. 2 e 3); che, invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estenso