Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of lawyer signature and improper standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Cacco Johnny Christian inadmissible. The appellant personally submitted the petition without a registered defense attorney, violating the mandatory signature requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court treated the appeal as lacking standing and ordered the dismissal along with a fine for the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be signed by a registered defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible and the appellant lacks standing to proceed.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACCO JOHNNY CHRISTIAN nato a DOLO il 05/05/1990 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cacco Johnny Christian; ritenuto che il ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nonché in relazione alla determinazione della pena, è stato proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., a norma del quale l'atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; considerato che, trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l'entrata in vigore della novella n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente