Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against reviewing lower court's factual evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Adam Mosa inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Mosa argued that the Court of Appeal's finding of criminal liability for robbery lacked sufficient motivation and relied on questionable evidence. The court rejected this, stating that Italian law strictly precludes the cassation court from re-evaluating facts or second-guessing the logical reasoning of the trial and appellate judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from reviewing the factual findings or the logical consistency of the lower courts' reasoning, limiting its role to checking for specific legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ADAM MOSA nato il 23/04/1984 avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Adann Mosa; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina contestato, prospettando un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, lakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Preside