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Ordinanza — n. 3926/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to preclusion of re-evaluating evidence or logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3926/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the joint appeals by Mazza Antonio and Ferramo Hellen inadmissible. The appellants argued for a re-reading of evidence and a logical review of the lower court's reasoning, but the court found these grounds prohibited by law. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or test the logical soundness of the lower court's reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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preclusion of cassation review inadmissibility of appeals re-evaluation of evidence logical soundness of judgment Italian criminal procedure motivi probatori verosimiglianza dei motivi d'asilo prova facilitata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZA ANTONIO nato a TAURIANOVA il 28/02/1970 FERRAMO HELLEN nato a BUDRIO il 16/11/1987 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell'interesse di Mazza Antonio e Ferramo Hellen; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con cui si deduce il travisamento della prova, prospettando una rilettura dei dati probatori, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità degli imputati e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi