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Ordinanza — n. 3923/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific reasoning on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ramadani Kubrija inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found this claim unfounded. The decision rests on the established principle that a trial judge need not address every favorable or unfavorable element, only those deemed decisive or relevant.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal alleging violation of law regarding the non-recognition of mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's decision is based on a consolidated jurisprudential orientation that it is sufficient to consider only decisive elements rather than all deduced facts.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Mitigating Circumstances Judicial Reasoning Standard Consolidated Jurisprudence circostanze attenuanti censura dell'apprezzamento delle prove assenza di caso di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMADANI KUBRLIA nato a MARSALA il 24/01/1987 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ramadani Kubrija; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid nte