Italian Supreme Court dismisses appeal as appeal lacks specificity and respects appellate court's discretionary balancing of aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Venturini Ivan inadmissible due to a lack of specific legal arguments. The appellant challenged the application of an aggravating circumstance regarding significant property damage and the subsequent balancing of circumstances, but the court found these claims merely repetitive of the lower court's reasoning. The court upheld the decision because the appellate judge's discretionary evaluation of conflicting factors was logical and sufficiently motivated, thus escaping the Supreme Court's review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by merely reproducing grievances already rejected by the lower court, and the Supreme Court respects the appellate judge's discretionary balancing of circumstances unless it constitutes arbitrary reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURINI IVAN nato a PALERMO il 29/10/1990 avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; e
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Venturini Ivan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e al giudizio di bilanciamento, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle medesime doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2); che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr idente