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Ordinanza — n. 3920/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on non-transferable forged bank notes as criminal act remains relevant post-depenalization.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3920/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the criminal nature of receiving a non-transferable forged bank note was lost after the depenalization of the underlying forgery offense. The appellant argued the legal qualification was flawed, but the court held that the external element of the object's criminal origin remains relevant regardless of subsequent legislative changes. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 2 cod. pen.; The criminal relevance of receiving a non-transferable forged bank note persists after the depenalization of the underlying forgery offense because the criminal origin of the object is an external element defined by law, which does not lose effect upon the abrogation of the specific offense norm.

Parole chiave

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recettazione assegno bancario clausola non trasferibilità falso in scrittura privata depenalizzazione reato elemento esterno norma inammissibilità ricorso giurisprudenza legittimità messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 2 cod. pen.
7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod.
art. 2 cod. pen
7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOPES MARCO nato a NAPOLI il 19/11/1983 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lopes Marco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione contestato, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre