Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Anna Bertolino's appeal inadmissible due to the lack of specific grounds regarding her criminal liability for fraud. The sole ground cited was generic and repetitive, having already been thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the appeal was dismissed, and Bertolino was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 364, c. 1 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it relies on generic and indeterminate grounds that merely repeat reasons already examined and rejected by the court of appeal without establishing a new specific legal error.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLINO ANNA nato a PALERMO il 21/08/1979 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bertolino Anna; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di truffa contestato, è privo di specificità poiché è fondato su generici profili di censura già dedotti e disattesi dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 2); che, invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres.de