Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific argumentation and failure to prove financial capacity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Della Pina Sara inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without substantive criticism, while the second ground failed because the appellant did not provide concrete evidence of her ability to pay the provisional fine required for conditional sentence suspension. Consequently, the court upheld the lower court's decision based on established jurisprudence requiring specific proof of financial capacity to remove such conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected without substantive criticism, and the burden lies on the appellant to provide concrete evidence proving the ability to satisfy financial conditions imposed on conditional sentence suspension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA PINA SARA nato a LA SPEZIA il 06/11/1975 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Della Pina Sara; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di truffa contestato, è fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6-8), dovendo considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla decisione di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, è onere dell'imputato fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Papa, Rv. 283591 — 01); che il giudice di appello ha rilevato l'assenza di ragioni concrete per eliminare la subordinazione del beneficio al pagamento della modesta provvisionale (si veda, in proposito, pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il