Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal liability impossibility and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Fall Mamadou Lamine inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that criminal liability was impossible and contested the denial of a sentencing mitigation circumstance, but the court found these arguments generic and repetitive of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 648, comma 4, cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on generic and indeterminate grounds that merely reproduce reasons already examined and rejected by the court of appeal without establishing a new specific legal violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MAMADOU LAMINE nato il 04/11/1978 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Fall Mamadou Lamine; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. in quanto si tratterebbe di un'ipotesi di reato impossibile, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata); che, invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte territoriale ne ha giustificato il diniego risulta essere esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensor