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Ordinanza — n. 3916/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error, ruling sentencing discretion is within trial court's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rista Ludovic inadmissible, rejecting his claim regarding the sentencing determination. The appellant argued the lower court failed to properly justify the sentence, but the court held that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that a general reference to a 'congruent' or 'fair' penalty suffices for sentences below the statutory average, rendering the specific argument legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that sentencing discretion belongs to the trial judge, and a general expression of a congruent or fair penalty is sufficient for sentences below the statutory average, making specific detailed reasoning unnecessary in such cases.

Parole chiave

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sentencing discretion penal code articles appeal inadmissibility motivation requirement statutory average penalty gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISTA LUDOVIC (CUI: 03J07IX) nato il 19/03/1978 avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rista Ludovic; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, fermo restando che quando la pena sia inferiore alla media edittale, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre d