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Ordinanza — n. 3915/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of specific grounds and generic complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by three individuals inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for a violation of law regarding criminal responsibility and sentencing, but the court found their arguments generic and repetitive of lower court decisions. Consequently, the appeals were rejected because they failed to provide specific grounds distinct from those already examined by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 607 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repeat generic grievances already dismissed by the lower court; otherwise, they are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic grievances repetitive arguments court costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016
Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv.
Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012
268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sezione 4, n. 34270 del 03/07/2007
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUMBU PETRU MAICAL nato il 19/06/1995 BUMBU VELTI SORINEL nato il 26/05/1996 BUMBU VIOLETA nato il 07/03/1977 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; RITENUTO IN FATrO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, proposti con un unico atto, nell'interesse di Bumbu Petru Maical, Bumbu Velti Sorinel e Bumbu Violeta; ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata Bumbu Violeta, è privo di specificità perché è fondato su generiche doglianze in punto di fatto che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5); che, invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01;

Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano Rv. 236945 - 01); considerato che il secondo motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove l'onere argomentativo del giudice è stato assolto mediante il congruo riferimento alla violenza della condotta posta in essere dai prevenuti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

\Th Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il