Italian Court dismisses appeal as sentencing discretion under Penal Code Articles 132 and 133 is upheld.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ahmed Beschami inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding the sentence determination, but the court found this claim manifestly unfounded. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge, who adequately addressed aggravating and mitigating circumstances in accordance with Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The determination of the penalty, including the base sentence and adjustments for aggravating or mitigating circumstances, falls within the discretion of the court of first instance, which must exercise this power in adherence to the principles set forth in the cited articles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BESCHAMI AHMED nato il 20/04/1954 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; i
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Beschami Ahmed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, sia con riferimento alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres ente