Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetitive arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Stefano Francesco inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a lack of reasoning regarding the credibility of the victim and the psychological elements of the crime, but these claims were deemed repetitive of arguments already rejected by lower courts. The court ruled that the appeal lacked specificity because it merely rehashed reasons previously found unfounded without presenting new grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity by reiterating arguments already discussed and rejected by the lower courts without presenting new grounds or specific legal challenges.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO FRANCESCO nato a SALEMI il 25/05/1951 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Stefano Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in relazione alla denunziata inattendibilità della persona offesa, è privo di specificità poiché è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici di merito in quanto la Corte territoriale ha congruamente confermato, richiamandola, la sentenza del Tribunale, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, si era già espresso in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e ne aveva puntualmente indicato riscontri; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato, è altresì reiterativo di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di appello (si veda, in proposito, pag. 1); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presid n