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Ordinanza — n. 3911/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding criminal liability and minor offense exemption.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3911/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Di Rocco Pasquale inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a finding of non-punishability due to the minor nature of the fraud charge. The court rejected these claims, stating that the first ground sought an outcome outside the scope of appellate review and the second was unfounded as the lower court's reasoning was logical and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals challenging the lack of reasoning regarding criminal liability or non-punishability are inadmissible if they seek a re-evaluation of evidence or assert manifestly unfounded defects in the lower court's logical and legal justification.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Lack of Reasoning Non-punishability Criminal Liability Evidence Re-evaluation Court of Cassazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO PASQUALE nato a PESCARA il 22/05/1997 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Rocco Pasquale; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda pag. 1); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché la Corte ne ha motivato il diniego con argomenti logici e conformi al dato normativo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente