Italian Court dismisses appeal on recidivism appeal as it merely repeats facts already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Piscopo Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a violation of law regarding the subjective element of the crime of receiving stolen goods, which the court found to be a mere reproduction of factual arguments already rejected by the Court of Appeal of Palermo. Consequently, the court ruled that the appeal lacked novelty and merit, dismissing it based on established jurisprudence concerning the subjective element of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal that merely reproduces factual arguments already examined and rejected by the court of first instance without presenting new legal grounds is inadmissible as it lacks novelty and merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISCOPO ANGELO nato a BAD SEGEBERG( GERMANIA) il 13/04/1964 avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piscopo Angelo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, è meramente riproduttivo di profili di censura in punto di fatto già vagliati e disattesi dalla Corte di merito, alle pagine 1 e 2, con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo del reato di ricettazione (v. fra le altre, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr 'dente