Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise legal issues at first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal by Tommaso Strafezza inadmissible. The appellant argued for a change in the legal qualification of the crime from theft to receiving stolen goods and contested the sentencing, but the court found the first issue was not properly raised during the appeal phase. Consequently, the appeal was rejected because new legal questions were introduced without prior grounds, violating procedural continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a, cod. proc. pen.: Legal issues not raised as grounds of appeal in the first instance are inadmissible in the Court of Cassation to prevent the annulment of a decision based on a priori defects of motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAFEZZA TOMMASO nato a CERIGNOLA il 21/05/1972 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Strafezza Tommaso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di ricettazione in luogo di quello di furto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi dì gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorío e l'omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità e, comunque, è manifestamente infondato in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e quando, come nel caso di specie, sia inferiore alla media edittale, il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, è sufficiente che utilizzi espressioni del tipo:
«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estenso