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Ordinanza — n. 3908/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence, ruling sentencing discretion belongs to trial judges under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3908/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Michele De Lucia inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued the sentence was excessive and generic mitigating circumstances were improperly denied, but the court held that sentencing discretion falls within the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code. The court found the lower court's reasoning sufficient as it addressed only decisive elements without requiring an exhaustive review of all facts.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes the discretionary power of the trial judge, which is exercised in adherence to the principles set forth in the cited articles.

Parole chiave

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sentencing discretion trial judge authority excessive sentence appeal generic mitigating circumstances Penal Code provisions inadmissible appeal procedural requirements circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
che, come osservato dal primo giudice e ribadito in sede d' Appello, "non è emerso alcun elemento da valutare in modo favorevole all'imputato ai fini della concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
che, come osservato dal primo giudice e ribadito in sede d' Appello, "non è emerso alcun elemento da valutare in modo favorevole all'imputato ai fini della concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509 - 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCIA MICHELE nato a MONTESARCHIO il 01/12/1965 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Michele De Lucia, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta l'eccessività della pena irrogata non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il motivo di ricorso con cui la difesa contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (cfr., pag.3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02;

Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo, Rv. 275509 - 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01). che, come osservato dal primo giudice e ribadito in sede d' Appello, "non è emerso alcun elemento da valutare in modo favorevole all'imputato ai fini della concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen."; considerato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 5/12/2023 Il Consiglier Il Presidente DE.