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Ordinanza — n. 3907/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges factual findings under Art. 606 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3907/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Fabio Alagna inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued a violation of Article 640 of the Penal Code, but the court found the grounds improperly formulated. The court ruled that the appeal effectively questioned the factual findings and evidence evaluation of the lower courts, which are not reviewable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p.; Art. 640 c.p.; The appeal is inadmissible when it attempts to re-evaluate the factual findings and probative result established by the courts of first and second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual findings review Art. 606 c.p.p. Art. 640 Penal Code probative result abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p.
pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede in quanto, pur evocando il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett.
Art. 640 c.p.
E IN DIRITTO letto il ricorso di Fabrizio Alagna, rilevato che il motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO letto il ricorso di Fabrizio Alagna, rilevato che il motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 640 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede in quanto, pur evocando il vizio di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAGNA FABIO nato a MARSALA il 01/12/1973 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA "<(1) dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO letto il ricorso di Fabrizio Alagna, rilevato che il motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 640 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede in quanto, pur evocando il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., finisce con il proporre una serie di questioni sulla sussistenza dei presupposti del delitto ritenuto nelle due sentenze di merito e nel contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 Il Consi lie