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Ordinanza — n. 3906/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding sentencing discretion and generic mitigating circumstances under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Iovino Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize generic mitigating circumstances and improperly set the sentence. The court ruled that judges only need to address decisive elements and that sentencing falls within their discretionary power under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The appeal is inadmissible if the lower court's denial of generic mitigating circumstances is based on a discretionary evaluation of relevant facts without requiring consideration of every single element presented.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing discretion appeal inadmissibility Penal Code provisions court costs award attenuazione della pena sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IOVINO ANDREA nato a NOLA il 07/01/1997 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iovino Andrea; ritenuto che il ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove peraltro è stata fissata nel minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Prese ente