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Ordinanza — n. 3904/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as arguments are generic, repetitive, and fail to meet admissibility standards.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing criminal liability, excluding recidivism, and denying mitigating circumstances. The court rejected these claims as generic, repetitive of previous appellate arguments, and legally unfounded, noting that the lower court's reasoning was sufficient and free from illogicality.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific, arguable grounds; generic or repetitive criticisms fail to meet admissibility requirements and are declared inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility generic grounds rejection repetitive arguments recidivism assessment mitigating circumstances denial Italian Supreme Court c.p.p. procedural law abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 06/03/1968 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Costantino Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, è meramente riproduttivo di generici profili di censura già proposti in appello e ritenuti infondati dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2), dovendo gli stessi considerarsi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha confermato l'applicazione della recidiva e il diniego delle invocate attenuanti con motivazione esente da illogicità e conforme al dato normativo (si veda, in proposito, pag. 3); che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore