Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of decisive evidence due to insufficient grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Ruggiero Umberto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to consider decisive evidence regarding his liability. The court rejected this claim, ruling that the second-instance decision's reasoning was sufficient for a complete evaluation and thus fell outside the scope of Supreme Court review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The Supreme Court lacks jurisdiction to review a second-instance decision rejecting a request for renewed trial proceedings when the lower court's reasoning provides sufficient elements for a complete assessment of liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO UMBERTO nato a NAPOLI il 07/02/1956 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ruggiero Umberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando, come nella specie (si veda, in particolare, pag. 3), la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 dep. 25/01/2021, G., Rv. 280589 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre idente