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Ordinanza — n. 3902/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming prescription applies to minor theft as independent crime, ruling it is merely an aggravating circumstance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Carmine Vitelli inadmissible regarding his claim that the minor theft provision constitutes an independent crime subject to a longer prescription period. Vitelli argued that the statute of limitations should be calculated differently because the offense is not a standalone crime but merely an aggravating circumstance. The court rejected this interpretation as contrary to established case law, which consistently holds that the minor theft provision is an aggravating circumstance rather than an autonomous offense, mandating the calculation of the prescription term based on the primary detention penalty.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; The provision for minor theft constitutes an aggravating circumstance rather than an independent crime, meaning the statute of limitations must be calculated based on the detention penalty established in the first paragraph.

Parole chiave

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minor theft aggravating circumstance statute of limitations calculation autonomous crime interpretation Corte di Cassazione appeal criminal prescription period modalità di calcolo dell'ammenda attenuazione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2 n. 14767 del 21/03/2017 Aquaro, RV. 269492
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITELLI CARMINE nato a LACCO AMENO il 16/08/1983 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Carmine Vitelli, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione è manifestamente infondato trattandosi di una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità che, come è noto, ha da sempre ribadito che la ipotesi "lieve" del delitto di cui all'art. 648 cod. pen. integra non già un reato autonomo ma una circostanza attenuante, con la conseguenza per cui il termine di prescrizione va calcolato sulla pena detentiva stabilita al comma primo (cr., tra le tante, in tal senso, Sez. 2 n. 14767 del 21/03/2017 Aquaro, RV. 269492); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente