Criminal appeal dismissed for prescription failure and discretionary sentencing discretion upheld by Italian Supreme Court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for prescription of the crime and generic mitigating circumstances, but the court found the offense occurred in May 2015, precluding prescription at the time of the second-instance judgment. Regarding sentencing, the court affirmed that judges need only address decisive elements when denying mitigating circumstances, leaving the final penalty determination to their discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: The appeal regarding prescription is inadmissible if the crime was committed before the statute of limitations expired; the denial of generic mitigating circumstances requires only reference to decisive elements, not an exhaustive review of all facts, preserving the trial judge's discretion on sentencing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CLEMENTE SERGIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 23/01/1969 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Clemente Sergio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato poiché prospetta argomenti in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, tenuto conto che il primo versamento, con cui si è perfezionato il delitto contestato, risaliva al 24 maggioiu15) che, pertanto, al momento della pronuncia della sentenza di appello il reato non risultava prescritto; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali genericamente si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, sono manifestamente infondati in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 4); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie a pagina 4; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il