Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Filippo Marco Storniolo's appeal inadmissible because it solely alleged a defect in the reasoning concerning generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court failed to recognize all favorable elements, while the opposing party contended that the trial judge need not address every fact if decisive ones are considered. The court ruled that the appellate judgment's reasoning was not manifestly illogical and sufficiently addressed the relevant points, thereby rejecting the procedural defect claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based on a defect of reasoning regarding mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's decision is not manifestly illogical, as the judge need not consider every element but only those deemed decisive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STORNIOLO FILIPPO MARCO nato a CATANIA il 29/12/1988 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO letto il ricorso di Filippo Marco Storniolo, ritenuto che l'unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed è inammissibile poiché il giudice di merito, nel motivare la sua decisione, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lui ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinelli; Sez. 2, n. 3896 del 20.1.2016, De Cotiis); la Corte, nel caso di specie, ha motivato sul punto (cfr., pag.
3) in termini non manifestamente illogici e che, pertanto, si sottraggono a rilievi di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 Il Consiglier