Italian Court dismisses appeal on sentencing comparison grounds as discretionary merit judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Alessandro Poropat inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's comparison of opposing circumstances lacked proper reasoning, but the court found this a discretionary merit issue. Since the lower court's decision was sufficiently motivated and not arbitrary, the Court of Cassation refused to intervene.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals against sentencing comparisons are inadmissible if the lower court's discretionary evaluation is sufficiently motivated and not arbitrary, as such assessments fall within the exclusive domain of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POROPAT ALESSANDRO nato a VICENZA il 29/07/1999 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO letto il ricorso di Alessandro Poropat, ritenuto che l'unico motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione in merito al giudizio di comparazione fra circostanze di opposto segno ed è tuttavia manifestamente infondato involgendo una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione al paragrafo 2.2.1, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); considerato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 Il Consigl