Italian Court dismisses appeals against sentencing for theft of stolen car parts, citing lack of specific justification for low penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Agata Catanzaro and Augusta Bartolo inadmissible and ordered them to pay legal costs. The appellants challenged a sentence for theft involving a vehicle with a stolen engine, arguing insufficient reasoning regarding the penalty's proportionality and the admissibility of certain evidence. The court rejected these claims, ruling that when a sentence is near the statutory minimum, general references to sentencing criteria suffice without detailed justification, and the second appeal lacked specific grounds to demonstrate the decisive nature of the alleged evidence defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: When a penalty is imposed close to the statutory minimum, a general reference to the criteria of proportionality constitutes sufficient motivation, rendering specific detailed justification unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CATANZARO AGATA nato a CATANIA il 15/10/1975 AUGUSTA BARTOLO nato a CATANIA il 30/04/1974 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; t. CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO letto il ricorso di Agata Catanzaro e Augusta Bartolo, rilevato che il primo motivo del ricorso, articolato in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello riqualificato il fatto nella ipotesi di cui all'art.648 cod. pen. e rideterminato la pena nel minimo edittale sia per quanto riguarda quella detentiva che per quella pecuniaria;
è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); nel caso in cui, come nella specie, venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); rilevato che il secondo motivo del ricorso è del tutto generico e, in realtà, inammissibile per difetto di interesse; la Corte di appello, infatti, ha riqualificato il fatto ascritto agli odierni ricorrenti riconducendolo alla ipotesi di cui all'art. 648 cod. pen. che risulta certamente integrato dalla circostanza, incontroversa, secondo cui la vettura aveva un motore che si era accertato originariamente montato su una autovettura provento di rapina e, perciò, di conclamata origine delittuosa; da questo punto di vista, ed indipendentemente dalla qualificazione delle attività svolte dalla PG il 18.4.2012 in termini di accertamenti tecnici ex art. 360 cod. proc. pen., va rilevato che il ricorso è generico perché non è in grado di evidenziare la decisività dell'elemento di prova che si assume inutilizzabile (cfr., Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218 - 01); considerato che anche il terzo motivo risulta reiterativo e meramente controvalutativo avendo la Corte di merito motivato sulle ragioni della irrilevanza della deposizione del Fraschilla a p.6 in relazione al reato come riqualificato; ritenuto che il quarto motivo è manifestamente infondato e, in realtà, assolutamente generico, non essendosi la difesa confrontata con quanto puntualmente segnalato dalla Corte d'appello che, per l'Augusta, ha correttamente evocato gli effetti della ritenuta recidiva (che, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721, Saetta;
Sez. 6, Sentenza n. 48954 del 21/09/2016, Rv. 268224, Lamirowski) e, per la Catanzaro, la sospensione del termine per complessivi giorni 581 (cfr., pag. 15 della sentenza, con la specifica indicazione dei periodi di sospensione con le relative causali); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen