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Ordinanza — n. 3895/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as procedural defect regarding defense notification was waived by subsequent counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3895/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the alleged procedural defect regarding defense notification was not raised by the subsequent defense counsel. Although the original defense attorney was replaced during the trial, the notice of the second-instance hearing was correctly sent to the new defense lawyer, who had the duty to raise any nullity issues. The court ruled that such defects, being of intermediate regime, must be objected to by the current defense team within the statutory time limits, not for the first time at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.: A procedural defect regarding the notification of the defense must be raised by the current defense counsel within the statutory time limits; failure to do so precludes its subsequent invocation in a cassation appeal.

Parole chiave

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procedural defect defense notification cassation appeal waiver of nullity intermediate regime nullity substitute defense counsel immutability of defense notificazione valida

Disposizioni normative citate

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Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Nicola Pasculli, nominato d'ufficio in sede di emissione del decreto penale di condanna, successivamente opposto, era stato sostituito, nel corso del dibattimento, ed ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod.
Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr., Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan
Barile), sia le conclusioni del PG che la sentenza che aveva definito il secondo grado (cfr., Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv.
Sez. 1, n. 3444 del 21/11/2017, Buhai
Sez. 1, n. 19037 del 17/03/2005, Koseni
Sez. 1, n. 19037 del 17/03/2005, Koseni, Rv.
Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, Castellana
182, comma secondo, dello stesso codice non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, Castellana, Rv.
Sez. 4, n. 21449 del 23.3.2023, Libero
Sez. 4, n. 21449 del 23.3.2023, Libero; Sez.
Sez. 2, n. 56682 del 21.11.2017, D'Anca
21449 del 23.3.2023, Libero; Sez. 2, n. 56682 del 21.11.2017, D'Anca); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSANO COSIMO DAMIANO nato a BARI il 15/11/1987 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso Cassano Cosimo Damiano; rilevato che il motivo di ricorso è precluso: dalla consultazione del fascicolo, consentita ed anzi imposta dalla natura processuale della censura, risulta che l'Avv. Nicola Pasculli, nominato d'ufficio in sede di emissione del decreto penale di condanna, successivamente opposto, era stato sostituito, nel corso del dibattimento, ed ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., dall'Avv.

Vincenzo Barile, che aveva anche provveduto a redigere ed inoltrare l'atto di appello; il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 12.12.2022, era stato perciò, in data 6.10.2022, comunicato via PEC al predetto Avv. Barile ma, in data 8.10.2022, il Cassano aveva nominato, di fiducia, l'Avv. Stefano Remine cui, correttamente, erano state comunicate, sempre via PEC (ed unitamente allo stesso Avv. Barile), sia le conclusioni del PG che la sentenza che aveva definito il secondo grado (cfr., Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01, secondo cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancellerig); rilevato, inoltre, che il principio della immutabilità della difesa non opera quando, come nel caso di specie, il difensore originariamente designato non abbia svolto alcuna incombenza difensiva e non si sia attivato in favore del proprio assistito, Sez. 1, n. 3444 del 21/11/2017, Buhai, Rv. 272052 - 01;

Sez. 1, n. 19037 del 17/03/2005, Koseni, Rv. 231581 - 01); ritenuto, perciò, che non si verte in una ipotesi di difetto assoluto di notifica e che, pertanto, trattandosi di una nullità generale a regime intermedio, essa avrebbe dovuto essere eccepita a opera dell'altro difensore, o dal sostituto eventualmente nominato ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., nel termine di cui all'art. 182, comma secondo, dello stesso codice non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione (cfr., Sez. 6, n. 13874 del 20/12/2013, Castellana, Rv. 261529 - 01;

Sez. 4, n. 21449 del 23.3.2023, Libero; Sez. 2, n. 56682 del 21.11.2017, D'Anca); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 Il Consigliere Es nsore