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Ordinanza — n. 3894/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; conviction upheld as sentence near statutory minimum requires only general adequacy reference.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3894/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Salvatore Maccarone inadmissible, upholding the lower court's conviction. The appellant argued for a specific sentencing rationale, but the court found the appeal manifestly unfounded because the imposed penalty was very close to the statutory minimum. Consequently, the court ruled that a mere reference to the general criteria for sentencing adequacy under Article 133 of the Criminal Code constitutes sufficient motivation in such cases.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; When a sentence is imposed near the statutory minimum, a general reference to sentencing adequacy criteria suffices for motivation, rendering detailed justification unnecessary.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statutory minimum sentence sentencing adequacy criteria judicial motivation requirements Criminal Code Article 133 sanzioni pecuniarie caso di rigore economico modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
256464); nel caso in cui, come nella specie, venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
256464); nel caso in cui, come nella specie, venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
(cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARRONE GIUSEPPE SALVATORE nato a CATANIA il 29/10/1974 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO letto il ricorso di Giuseppe Salvatore Maccarone, ritenuto che il motivo di ricorso, articolato in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato; è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); nel caso in cui, come nella specie, venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023