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Ordinanza — n. 3891/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely reargues facts rather than citing specific legal vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3891/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Calò inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense attempted to challenge the lower courts' factual findings and legal characterization of the crime but failed to identify specific logical flaws or violations of law permitted under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such arguments, which merely propose alternative factual reconstructions without citing statutory vices, are precluded in this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on specific vices of law or motivation such as manifest illogicity or contradiction, and cannot serve as a vehicle to reargue the factual reconstruction or contest the evaluation of evidence.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal factual reconstruction violation of law vizio di motivazione evaluation of evidence Code of Criminal Procedure Cassation appeal riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett.
Art. 192 c.p.p.
Art. 648 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924
(cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;
Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153
Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482
280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez.
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALO FRANCESCO nato a MESAGNE il 09/10/1977 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO letto il ricorso di Francesco Calò, ritenuto che il primo motivo del ricorso è formulato in termini non consentiti in questa sede risolvendosi, in realtà, nella riproposizione della alternativa ricostruzione della vicenda che era stata operata nell'atto di gravame di merito e che è stata disattesa dalla Corte territoriale con motivazione che è esente da profili di manifesta illogicità o di intrinseca contraddittorietà; la difesa finisce dunque con il proporre una serie di questioni sulla sussistenza dei presupposti del delitto ritenuto nelle due sentenze di merito, insuscettibili di essere dedotte in questa sede né sotto il profilo del vizio di violazione di legge né sotto quello del vizio di motivazione: sotto il profilo della violazione di legge sostanziale, infatti, la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;

Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); quanto al vizio di motivazione/sono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965;

Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg.3.4 della sentenza) ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione della vicenda ed alla infondatezza dei rilievi difensivi, per lo più reiterati con il ricorso senza alcun confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; rilevato che il secondo motivo del ricorso è formulato in termini del tutto generici poiché, lungi dall'evidenziare aspetti di criticità nella motivazione del provvedimento impugnato o di violazione di legge, si limita a prospettare la possibilità, disattesa dai giudici di merito, di ricondurre il fatto nella ipotesi contemplata nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. (comunque incompatibile con il fatto che si verte in tema di assegni in bianco) e di riconoscere le circostanze attenuanti generiche (adeguatamente motivato con il riferimento ai precedenti penali e, quindi, alla negativa personalità del Calò); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in