Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding conditional sentence suspension due to lack of remorse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Fabio Cascone's appeal inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to explain why he did not qualify for conditional sentence suspension. The appellate court had explicitly denied the benefit by citing Cascone's total lack of remorse and his prior criminal record, which are matters of substantive judgment. The higher court ruled that the lower judge's prognostic assessment of future re-offending was not arbitrary and thus did not warrant a review for lack of reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The court's refusal to grant conditional sentence suspension based on the defendant's lack of remorse and criminal history is not subject to appeal for lack of reasoning if the decision reflects a substantive assessment of the offender's personality and future danger.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCONE FABIO nato a VITTORIA il 16/11/1987 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Letto il ricorso di Fabio Cascone, ritenuto che il motivo di ricorso, che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata (ilA;LtAQ,,„- applicazione del beneficio è manifestamente infondato,\(inammissibile poiché la sentenza impugnata (cfr., pag.
4) ha motivatamente disatteso la sollecitazione difensiva volta al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena svolgendo argomentazioni (che hanno avuto ad oggetto la totale mancanza di resipiscenza manifestata dal Cascone, unitamente alla presenza di un precedente penale) non sindacabili in questa sede e con le quali ha esplicitato e motivato una valutazione prognostica sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non evidenzia alcuna manifesta illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i