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Ordinanza — n. 3888/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation due to insufficient reasoning on penalty gradation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3888/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Vincenzo Condorelli's appeal against the Second Instance Court's sentencing decision inadmissible and ordered him to pay costs. Condorelli argued the trial judge erred in the logical-motivational process regarding penalty gradation, but the court found the appeal formulated in improper terms. The court ruled that when a sentence is close to the statutory minimum, a mere reference to the adequacy criterion under Article 133 of the Penal Code constitutes sufficient motivation, rendering the detailed reasoning requested by the appellant unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; When a sentence is close to the statutory minimum, a reference to the adequacy criterion suffices for motivation, and the burden of proving sentencing error is not met by generic appeals to established criteria.

Parole chiave

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sentencing discretion penalty gradation adequacy criterion statutory minimum insufficient motivation appeal inadmissibility penal code provisions gravità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
256464); nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez.
art. 133 cod. pen
256464); nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
(cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONDORELLI VINCENZO nato a CATANIA il 09/03/1952 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Vincenzo Condorelli, ritenuto che il ricorso, con un unico motivo, deduce il vizio nell'iter logico-motivazionale seguito dal giudice nella determinazione della pena, ma è formulato in termini non consentiti in questa sede oltre che manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.;

è assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;

Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 Il Consiglier Estensore Il Pr