Cassation court dismisses appeal on trademark counterfeiting conviction, citing established jurisprudence and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the relationship between counterfeiting and receipt crimes. The appellant challenged the conviction for counterfeiting under Article 474 of the Penal Code, arguing against established case law and claiming the crime was impossible due to gross counterfeiting. The court ruled that the appeal's third ground was precluded by procedural bars and the fourth ground was unfounded because prescription of the counterfeiting offense does not extinguish the receipt crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474, Art. 648, Art. 473 cod. pen.; Art. 606, Art. 609 cod. proc. pen. The Court of Cassation holds that appeals challenging the interpretation of counterfeiting versus receipt crimes must align with consolidated jurisprudence, and procedural bars apply to grounds not raised in the second instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOWLADAR SAYED nato il 10/01/1986 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Sayed Howdladar, ritenuto che il primo motivo del ricorso propone una interpretazione del rapporto tra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. e quello di cui all'art. 648 cod. pen. in contrasto con la risalente, uniforme e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771 - 01; Sez. 3, n. 23636 del 07/05/2002, Serigne, Rv. 221996 - 01; Sez. 2, n. 12452 del 04/03/2008, Altobello, Rv. 239745 01; Sez. 2 - , n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01); rilevato che il secondo motivo è articolato su una ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella conformemente operata nei due gradi di merito e, in diritto, manifestamente infondato dal momento che la configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. non è escluso dal fatto che si sia in presenza di una contraffazione grossolana, considerato che la norma incriminatrice tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2 - , n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 - 01); ritenuto che la censura articolata con il terzo motivo di ricorso è preclusa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., non avendo formato oggetto di deduzione in appello; rilevato che il quarto motivo è manifestamente infondato dal momento che l'estinzione, per prescrizione, del delitto di cui all'art. 474 cod. pen. non può produrre alcun riflesso o alcuna conseguenza sulla sorte di quello di ricettazione, considerato che la detenzione per la vendita di prodotti contraffatti non rappresenta il "delitto presupposto" rispetto alla condotta di cui all'art.648 cod. pen. che va individuato, invece, in quello di cui all'art. 473 cod. pen.; in ogni caso, va rilevato che il delitto di cui al capo A) non era estinto già al momento della ricezione della merce contraffatta e che, a tutto concedere, anche la estinzione del delitto presupposto non consente - ai sensi dell'art. 170, comma primo, cod. pen., di escludere la configurabilità del delitto di ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d