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Ordinanza — n. 3886/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely reargues facts rather than citing specific procedural vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Leonello Onnis inadmissible, rejecting the defense's claim of a motivation defect. The court found that the arguments merely restated the alternative factual reconstruction previously rejected by the lower courts without demonstrating manifest illogic or contradiction. Consequently, the appeal was dismissed because it attacked the persuasiveness of the evidence rather than citing specific procedural vices allowed under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own reconstruction of events; appeals must cite specific procedural vices like manifest illogic or contradiction, not merely propose alternative factual scenarios.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal violation of law vizio di motivazione reconstruction of facts Code of Criminal Procedure manifest illogic procedural vices spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett.
Art. 192 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924
(cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;
Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153
Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez.
Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482
280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 233507
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148
235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONNIS LEONELLO nato a ALBENGA il 10/01/1969 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

letto il ricorso di Leonello Onnis, ritenuto che i motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione sui motivi di appello, si risolve, in realtà, nella riproposizione della alternativa ricostruzione della vicenda che era stata operata nell'atto di gravame di merito e che è stata disattesa dalla Corte territoriale con motivazione che è esente da profili di manifesta illogicità o di intrinseca contraddittorietà; la difesa finisce dunque con il proporre una serie di questioni sulla sussistenza dei presupposti del delitto ritenuto nelle due sentenze di merito, insuscettibili di essere dedotte in questa sede né sotto il profilo del vizio di violazione di legge né sotto quello del vizio di motivazione: sotto il profilo della violazione di legge sostanziale, infatti, la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;

Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U - , n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); quanto al vizio di motivazione,ysono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965;

Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg. 5-6 della sentenza) ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione della vicenda ed alla infondatezza dei rilievi difensivi, per lo più reiterati con il ricorso senza alcun confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2023 Il Consigli