Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper formulation of legal qualification arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Levak Mose inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a different legal qualification of his conduct, but the court found his arguments improperly formulated and merely repeated issues already examined by the lower court. Consequently, the court rejected the appeal because the submissions did not meet the requirements for a valid review on points of law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 640 c.p.: Appeals must be formulated in terms permitted by law; arguments merely repeating issues already decided by lower courts or failing to present new legal grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEVAK MOSE nato a MOTTA DI LIVENZA il 03/10/1988 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di Mosé Levak, ritenuto che i motivi di ricorso, con cui denunzia vizio di motivazione in merito alla qualificazione giuridica della vicenda, sono formulati in termini non consentiti in questa sede, finendo per riproporre le medesime questioni già devolute alla Corte territoriale che le ha esaminate disattendendo prospettazione difensiva con argomentazioni che non si prestano a rilievi di legittimità risultando non solo puntualmente ancorate alla ricostruzione in fatto ma, anche, giuridicamente corrette sotto il profilo del criterio discretivo tra le due figure delittuose (cfr., pagg. 2-3 della sentenza) e sulle ragioni per le quali era stata giudicata corretto ricondurre la condotta del ricorrente nella ipotesi delittuosa di cui all'art. 640 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente