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Ordinanza — n. 3884/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3884/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Fouad Guassas's appeal inadmissible due to a lack of specific factual and legal grounds. The appellant challenged the lower court's decision regarding acquittal causes, excessive sentencing, and legal qualification, but the court found these arguments generic and indeterminate. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the statutory requirements for a valid procedural review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticisms and preventing the reviewing judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate arguments procedural inadmissibility lack of specificity supervisory power motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUASSAS FOUAD nato il 10/01/1980 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fouad Guassas, itenuto che i motivi di ricorso, con cui si contesta la mancata valutazione circa la sussistenza di cause di proscioglimento nonché l'eccessività della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi