Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court's rejected arguments without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Gianluca Molaschi inadmissible due to a lack of specific argumentation. Molaschi challenged the appellate court's finding of liability for tax and passport crimes, but the court found his complaints were merely repetitive of those already rejected in the second instance. Consequently, the appeal was dismissed, and Molaschi was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the lower court without providing new, specific, and reasoned criticism of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLASCHI GIANLUCA nato a MILANO il 08/06/1965 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO letto il ricorso di Gianluca Molaschi, ritenuto che i due motivi di ricorso, con i quali si deducono vizi della sentenza impugnata in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'artt. 10 D. Lgs. 74/00 e 648 cod. pen., sono formulati in termini non consentiti in questa sede perché articolati sulla base di doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con le puntuali osservazioni svolte ai punti 4.1 e 4.2 della motivazione, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; la Corte, infatti, ha congruamente motivato sia in merito alle ragioni per le quali il Molaschi, titolare ed amministratore unico della società, doveva aver predisposto delle scritture contabili che gli avevano consentito di depositare il bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2009; ha inoltre argomentato circa la provenienza delittuosa del passaporto equino oggetto del capo B) della rubrica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 Il Consig