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Ordinanza — n. 3881/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding conditional suspension and general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3881/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni Perico's appeal inadmissible, rejecting his claims of omitted reasoning on conditional suspension and general mitigating circumstances. The court found the lower court's decision logically sound, as it assessed the defendant's subjective personality and the non-episodic nature of his conduct rather than merely the abstract gravity of the crime. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: The appellate court's denial of conditional suspension and general mitigating circumstances is not subject to cassation review if the reasoning is logical and addresses decisive elements, as the supreme court does not require the lower court to consider every single favorable or unfavorable element presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional suspension denial general mitigating circumstances omitted reasoning claim appellate court reasoning cassation admissibility subjective personality assessment non-episodic conduct circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERICO GIOVANNI nato a BARIANO 11 12/11/1962 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Perico, ritenuto che il motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale è manifestamente infondato; la sentenza impugnata (cfr., pag.

3) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili, quali "la evidenziata reiterazione e il carattere non episodico delle condotte", formulando in tal modo una prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non presenta profili di manifesta illogicità atteso che, nel caso in esame, la valutazione del giudice non si è esaurita nella considerazione della astratta gravità del reato, ma ha riguardato l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'agente e, quindi, evidenziato aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; ritenuto che il motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (cfr., ancora, pag. 3 della sentenza) di una motivazione anche in tal caso esente da profili di manifesta illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato pertanto che il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 5/12/2023 Il Consigliere 9st. Il Presidente DEPOSITATA Pierluigi C