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Ordinanza — n. 3880/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to preclusion on new grounds and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3880/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luperto Simone inadmissible, rejecting both the main and added grounds. The court held that the first ground was barred by preclusion, prohibiting the review of the lower court's factual reasoning, while the second ground was deemed inadmissible because new arguments cannot revive an already rejected appeal. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual reasoning of the lower court, and new grounds in an inadmissible appeal are absorbed by the original inadmissibility, rendering the entire appeal void.

Parole chiave

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preclusion of cassation review inadmissibility of new grounds procedural defect in appeal factual reasoning preclusion court costs and fine reiterazione di reati penali doppia punibilità revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1, cod. proc. pen.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Ed invero, la inammissibilità è una patologia del ricorso irreversibile e non sanabile, come dimostra la circostanza per cui l'art. 585, comma 4, seconda parte, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387
Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUPERTO SIMONE nato a GALATINA il 18/09/1978 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luperto Simone; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il concorso nel delitto di rapina contestato, prospettando - mediante censure in punto di fatto - un'alternativa lettura delle fonti probatorie, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5-7); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 8); rilevato che sono stati depositati motivi aggiunti, che sono attinti dalla inammissibilità dei motivi principali.

Ed invero, la inammissibilità è una patologia del ricorso irreversibile e non sanabile, come dimostra la circostanza per cui l'art. 585, comma 4, seconda parte, cod. proc. pen. impedisce al ricorso inammissibile di essere rivitalizzato con motivi nuovi, i quali, pur se bene articolati ed eventualmente anche fondati, se accedono ad un ricorso inammissibile, subiscono la stessa sorte (Sez. 5, n. 8439 del 24/1/2020, L., Rv. 278387 - 01). In altri termini, l'esame del motivo nuovo viene necessariamente a dipendere dall'esito dell'esame dei motivi originari, con la conseguenza che l'inammissibilità dei motivi di ricorso - avendo impedito la regolare instaurazione del rapporto processuale - travolge anche il motivo nuovo (da ultimo, Sez. 3, n. 43917 del 14/10/2021, G., Rv. 282218 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 dicembre 2023 Il Consiglie