Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to improper legal grounds and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Mendola inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances, arguing they were not considered. The court rejected this, noting the appeal's legal formulation was improper and the underlying facts were unsubstantiated, as the lower court had validly focused only on decisive elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal must be admissible and meritorious; the court of first instance need not consider all favorable or unfavorable elements but only those deemed decisive or relevant.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDOLA SALVATORE nato a MILANO il 25/05/1985 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Letto il ricorso di Salvatore Mendola, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed è, in ogni caso, manifestamente infondato dovendosi prendere atto della presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 Il Consiglier