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Ordinanza — n. 3877/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specificity and as matters of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3877/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Grimaldi Paolo and Rolandi Luca inadmissible. The court found the first appellant's arguments generic and repetitive of lower court decisions, while the second appellant's claims regarding sentencing discretion were deemed manifestly unfounded. Consequently, the appeals were rejected because they failed to provide specific legal criticism required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific legal criticism; generic repetitions of lower court findings or challenges to discretionary sentencing evaluations are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specificity sentencing discretion cassation review repetitive arguments inchiesta per frode fiscale complicità in sottrazione d'imposta onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRIMALDI PAOLO nato a BOLLATE il 02/12/1980 ROLANDI LUCA nato a MILANO il 27/07/1994 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rolandi Luca; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato ad ottenere - mediante censure che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dai giudici di merito (si vedano, in proposito, pagg. 4-7) - una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena e al giudizio di bilanciamento, è manifestamente infondato in quanto la determinazione della pena, che include il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (a pagina 7 la sentenza impugnata motiva congruamente sul punto);

Letto il ricorso di Grimaldi Paolo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato, è privo di specificità poiché si sostanzia nella pedissequa reiterazione di questioni già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 8), dovendosi considerare le stesse non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che in data 16/11/2023 è pervenuta memoria difensiva; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5