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Ordinanza — n. 3876/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of arguments and contestation of evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3876/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Manuel Majer inadmissible and ordered him to pay costs. Majer argued that the lower court lacked motivation regarding liability and contested the recognition of his authorship of the alleged withdrawals. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed on appeal and contradicted the evidence evaluation upheld by both levels of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected in the second instance or if it contradicts the evaluation of evidence without providing new grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments evidence evaluation second instance review costs of appeal censura dell'apprezzamento delle prove esame nel merito duplica

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 370 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAJER MANUEL nato a BOLLATE il 05/10/1978 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Manuel Majer, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta la mancanza di motivazione a base del giudizio di responsabilità, è formulato in termini non consentiti in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr., pag. 3 della sentenza) e, in ogni caso, finisce con il contestare la valutazione operata dai giudici di merito in ordine all'avvenuto riconoscimento dell'imputato quale autore dei contestati prelievi e, perciò, a contrapporre una difforme valutazione degli elementi di prova congruamente apprezzati, con esito peraltro conforme, nei due gradi di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente