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Ordinanza — n. 3875/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3875/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for a review of the liability judgment, but the court found the new grounds were merely a repetition of arguments already rejected in the second instance. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the necessary substantive criticism required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a repetition of those already rejected in the lower court without presenting new, substantive arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of new grounds Corte di Cassazione procedural defect risarcimento per errore giudiziario impugnabilità della decisione di rinvio motivi di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORRENTINO GIULIO nato a GARBAGNATE MILANESE 11 19/04/1993 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Letto il ricorso di Sorrentino Giulio, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio della motivazione quanto al giudizio di responsabilità, è formulato in termini non consentiti perché articolato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr., pagg. 2 e 3 della sentenza) con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto rispetto alle quali le doglianze qui formulate sono meramente apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 Il Consiglier