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Ordinanza — n. 3874/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it attacks factual findings rather than legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3874/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Liuzza's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense challenged the lower courts' factual findings regarding the crime's elements, arguing they violated substantive law or reasoning rules. The court ruled that such appeals cannot contest the evidentiary evaluation or the persuasiveness of the trial court's reasoning, as these fall outside the scope of admissible cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely contests the factual reconstruction or the persuasiveness of the evidence without alleging a manifest logical error or a violation of substantive law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual findings review evidentiary evaluation manifest logical error substantive law violation censura dell'apprezzamento delle prove riapertura della pratica motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.
pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924
(cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;
Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153
Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez.
Sez. U - n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
Sez. 6 - n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482
280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez.
Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148
235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIUZZA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 25/08/1975 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO letto il ricorso di Liuzza Giuseppe ritenuto che la difesa finisce con il proporre una serie di censure sulla sussistenza dei presupposti del delitto ritenuto nelle due sentenze di merito, insuscettibili di essere dedotte in questa sede né sotto il profilo del vizio di violazione di legge né sotto quello del vizio di motivazione: sotto il profilo della violazione di legge sostanziale, infatti, la difesa finisce per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di primo e secondo grado che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ravvisare tali elementi nella ricostruzione della concreta vicenda processuale; né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. peri. (cfr., Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016, De Angelis ed altro, Rv. 266924;

Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Basile, Rv. 258153; conf., ancora, Sez. U - n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04); quanto al vizio di motivazione/sono deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali per pervenire ad una diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965;

Sez. 2 - , n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747); ed è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata ovvero l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482;

Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148); nel caso di specie, peraltro, la Corte di appello (cfr., in particolare, pagg. 5-6 della sentenza) ha congruamente motivato in merito alla ricostruzione della vicenda ed alla infondatezza dei rilievi difensivi, per lo più reiterati con il ricorso senza alcun confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 Il Consigliere