Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Cavallo Luigi and Marazzita Annamaria inadmissible. The defense argued for violations of law and errors in reasoning regarding liability and investigative reports, but the court found these grounds too generic and repetitive of previous proceedings. Consequently, the appeals were rejected because they failed to provide specific arguments distinct from those already dismissed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and distinct from prior proceedings; generic or repetitive grounds render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAVALLO LUIGI nato a CATANZARO il 22/11/1972 MARAZZITA ANNAMARIA nato a ROCCABERNARDA il 26/10/1966 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso, unico, proposto nell'interesse di Cavallo Luigi e Marazzita Annamaria, ritenuto che i primi due motivi di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità, sono formulati in termini generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato che analogamente aspecifico appare il terzo motivo di ricorso, nel quale la difesa non si confronta con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata e neppure indica dettagliatamente gli aspetti motivazionali passibili di censura, con specifico riguardo alla incidenza della utilizzazione dell'atto ai fini della decisione; ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'utilizzo della relazione investigativa della compagnia assicurativa, è a sua volta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con argomentazione del tutto corretta in diritto (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 4, n. 13110 dell'8.1.2019, Rv. 275286); ritenuto che il quinto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità ed è manifestamente infondato avendo la Corte di appello argomentato con motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 Il Consigliere Este POS:;ITATA Il Pre