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Ordinanza — n. 3872/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of rejected lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3872/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Alfonso Cetta inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a specific mitigating circumstance under Article 62, but the court found his arguments were a mere repetition of those already rejected by the Court of Appeal of Milan. Consequently, the court ruled that the appeal lacked new substantive grounds and was therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 62 n.4 c.p.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance and do not introduce new elements capable of altering the factual or legal assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments mitigating circumstance Article 62 criminal code Court of Cassazione attenuazione della pena allegazioni insufficientemente motivate scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n.4 c.p.
Art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, Diop
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CETTA ALFONSO (CUI 04WZBGH) nato a NAPOLI il 27/05/1971 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO letto il ricorso di Alfonso Cetta, rilevato che il motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all' art. 62 n.4 c.p. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr., pag. 6 della motivazione) che, d'altra parte, non ha ritenuto nemmeno di poter ricondurre il fatto nella ipotesi di cui al capoverso dell'art.648 cod. pen. risultando perciò, ed anche per questo verso, del tutto impraticabile il riconoscimento della sollecitata attenuante (cfr., Sez. 2 - , n. 2890 del 15/11/2019, Diop, Rv. 277963 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 Il Consigliere Es