Italian Court dismisses appeals claiming excessive fines, ruling minimal sentences need only general adequacy references.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Djordjevic Bruno and Todorovic Dejan inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued the sanctions were excessive, but the court found their arguments generic and repetitive of previously rejected claims. The decision rests on the established principle that when a sentence is near the statutory minimum, merely citing Article 133 of the Penal Code regarding adequacy constitutes sufficient motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When a penalty is irrogated significantly closer to the statutory minimum than the maximum, a mere reference to the adequacy criteria of Article 133 of the Penal Code constitutes sufficient motivation for the judge, rendering detailed justification unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DJORDJEVIC BRUNO nato il 09/04/1988 TODOROVIC DEJAN nato il 25/12/1981 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso, unico, proposto nell'interesse di Dylordjevic Bruno e Todorovic Dejan, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame; è d'altra parte assolutamente consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai "criteri di cui all'art. 133 cod. pen." realizza una motivazione sufficiente per dar conto dell'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto più la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537;
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr., Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in cui la Corte ha peraltro precisato che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo); considerato pertanto che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Roma 5/12/2023 Il Consigliere est. Pierluigi C Il Pre ide