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Ordinanza — n. 3868/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation and procedural preclusion of new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3868/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Alex Todaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The first ground was rejected because it merely repeated arguments already considered and dismissed by the Court of Appeal without providing new specific reasoning. The second ground was barred as it was not raised during the appeal proceedings, violating procedural preclusion rules. Consequently, the appeal failed due to both insufficient argumentation and failure to adhere to procedural timelines.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only a repetition of arguments already addressed by the lower court or if new grounds are raised for the first time in cassation.

Parole chiave

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procedural preclusion lack of specific argumentation repetition of grounds inadmissible appeal court costs and fine aggravamento della pena altri capi d'accusa altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 609, comma 2 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TODARO ALEX nato a PISA il 07/08/1989 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso di Alex Todaro, ritenuto che il primo motivo di ricorso, in cui la difesa lamenta vizio della motivazione in ordine alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'imputato, è formulato in termini non consentiti in questa sede perché fondato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr., pag. 4 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; si tratta, inoltre, di una censura che si risolve nella prospettazione di una alternativa valutazione delle emergenze processuali su cui, tuttavia, i giudici di merito hanno motivato in termini congrui e sulla scorta di un apprezzamento conforme; ritenuto che il secondo motivo di ricorso propone una doglieuza, concernente la ritenuta sussistenza dell'aggravante della violenza commessa da più persone riunite, è preclusa in questa sede per non essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo e 609, comma secondo, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023 Il Consigliere/Est nsore Il Preside