Italian Court dismisses appeal for insufficient motivation citing lack of specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued the lower court's decision lacked sufficient motivation, but the court found the complaint lacked the specific factual details required by law. Consequently, the court ruled that without concrete elements identifying the alleged errors, the appellate judge could not exercise their supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; An appeal based solely on insufficient motivation is inadmissible if it fails to specify the concrete grounds for the criticism, thereby preventing the appellate judge from identifying the specific points of review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROFETA ALESSANDRO nato a TORINO il 19/07/1986 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO letto il ricorso di Alessandro Profeta, considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio della motivazione per insufficienza della stessa, è formulato in termini non consentiti poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria e, dunque, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una ampia e logicamente corretta motivazione della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/12/2023 Il Consigliere