Ordinanza — n. 3866/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOS NENE ( 01T226K ) nato a ZAGABRIA( CROAZIA) 11 13/10/1984 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; letto il ricorso di Nene Kos; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in merito al giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno è inammissibile: la difesa, infatti, evoca il vizio di cui all'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., finendo, tuttavia, per lamentare un vizio di motivazione che, dal canto suo, è del tutto insussistente alla luce del consolidato orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 3866/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., finendo, tuttavia, per lamentare un vizio di motivazione che, dal canto suo, è del tutto insussistente alla luce del consolidato orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOS NENE ( 01T226K ) nato a ZAGABRIA( CROAZIA) 11 13/10/1984 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di Nene Kos; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge in merito al giudizio di valenza tra circostanze di opposto segno è inammissibile: la difesa, infatti, evoca il vizio di cui all'art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., finendo, tuttavia, per lamentare un vizio di motivazione che, dal canto suo, è del tutto insussistente alla luce del consolidato orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass.
Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d